Emergenza Coronavirus (Covid-19) – Requisizione di presidi sanitari medico-chirurgici e beni mobili e immobili.

Emergenza Coronavirus (Covid-19) – Requisizione di presidi sanitari medico-chirurgici e beni mobili e immobili. 

L’art. 6 del Decreto Legge Cura Italia prevede la possibilità che il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere.

La possibilità di requisizione è giustificata dalla necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, e nello specifico per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

La durate della requisizione in uso è di massimo sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.

La requisizione in uso,a determinate condizioni, può trasformarsi in requisizione in proprietà.

Il proprietario di detti beni ha diritto ad una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione che varia a secondo del tipo di requisizione.

Il Prefetto può disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

Il proprietario di detti beni ha diritto ad una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.

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