Una delle esigenze maggiormente comuni ai titoli di farmacie riguarda il trasferimento dei locali di esercizio.

Al riguardo la normativa prevede che i titolari o direttori di farmacie, sia private che pubbliche, che intendono trasferire i locali della propria Farmacia in un’altra sede, possono farlo sempre nell’ambito della pianta organica di pertinenza, ovvero della sede autorizzata.

La procedura prevedere la presentazione di domanda di trasferimento al Comune ove ha sede la farmacia e all’ASL di competenza.

Tralasciando quelli che sono gli aspetti burocratici meno rilevanti, il requisito più importanti per un regolare trasferimento è il rispetto di un parametro spaziale: i locali devono essere ubicati nella sede prevista dalla Pianta Organica e distante almeno mt. 200 dalla più vicina farmacia, con misurazione da soglia a soglia per la via pedonale più breve.

Tale requisito, però, non rileva in caso di farmacia con sede unica.

Gli altri requisiti sono quelli previsti, in generale, per l’apertura dei comuni esercizi commerciali con la particolarità dell’obbligo di rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere archittetoniche.

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