Uno delle modalità di gestione di farmacie più ricorrenti è quella societaria.

Una farmacia può essere di proprietà di società tra farmacisti che si occupi esclusivamente, come prevede la legge, della gestione di farmacie.

Precedentemente – prima dell’entrata in vigore della L. 127/2017 – il numero massimo di farmacie di cui ciascuna società poteva essere era di quattro, con sede nella stessa provincia dove aveva sede legale la società. Con la legge sopra citata, dunque, tale limite è stato soppresso.

Secondo una specifica circolare del Ministero della Salute, il numero di soci di una società di farmacisti deve essere almeno uguale o superiore al numero di farmacie gestite dalla stessa.    Quindi una società di farmacisti non può avere un numero di soci inferiore al numero delle farmacie gestite dalla stessa. Questo al fine di consentire a ciascuna farmacia di proprietà del gruppo di avere un socio come direttore.

Va precisato che una società di farmacisti non può acquistare parafarmacie.

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