La legge 124/2017 «legge annuale per il mercato e la concorrenza» ha previsto numerose novità in materia di farmacie i cui punti salienti sono i seguenti:
• eliminazione del limite delle 4 licenze in capo ad una identica società (prima il numero massimo di farmacie di cui poteva essere titolare ciascuna società era di quattro, con sede nella stessa provincia dove aveva sede legale la società);
• possibilità di ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata;
• la direzione della farmacia può essere affidata anche ad un farmacista non socio;
• la quota di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, non può essere superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma;
• eliminazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie: adesso una farmacia privata può essere titolare di una società di non farmacisti. La direzione della stessa deve fare capo ad un farmacista;
• è prevista l’incompatibilità per il membro della società titolare dell’esercizio della farmacia privata con l’esercizio della professione medica e con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco; non vi è incompatibilità con l’attività di intermediazione (e cioè distribuzione) del farmaco;
• novità in materia di concessione di fornitura di medicinali utilizzabili in ambiente ospedaliero;
• possibilità di trasferimento territoriale, in comuni della stessa regione, per i titolari di farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per diminuzione della popolazione. Il trasferimento è possibile verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello di diritto;
• viene modificata la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche con riguardo all’obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni.