La legge 124/2017 «legge annuale per il mercato e la concorrenza» ha previsto numerose novità in materia di farmacie i cui punti salienti sono i seguenti:

•       eliminazione del limite delle 4 licenze in capo ad una identica società (prima il numero massimo di farmacie di            cui poteva essere titolare ciascuna società era di quattro, con sede nella stessa provincia dove aveva sede legale            la società);

•       possibilità di ingresso di società di capitali nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata;

•       la direzione della farmacia può essere affidata anche ad un farmacista non socio;

•       la quota di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, non può essere superiore al 20              per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma;

•       eliminazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie: adesso una                    farmacia privata può essere titolare di una società di non farmacisti. La direzione della stessa deve fare capo ad            un farmacista;

•       è prevista l’incompatibilità per il membro della società titolare dell’esercizio della farmacia privata con                           l’esercizio della professione medica e con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed                             informazione scientifica del farmaco; non vi è incompatibilità con l’attività di intermediazione (e cioè                            distribuzione) del farmaco;

•       novità in materia di concessione di fornitura di medicinali utilizzabili in ambiente ospedaliero;

•       possibilità di trasferimento territoriale, in comuni della stessa regione, per i titolari di farmacie ubicate nei                    comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per diminuzione della          popolazione. Il trasferimento è possibile verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello          di diritto;

•       viene modificata la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento         di sedi farmaceutiche con riguardo all’obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che               passa da dieci a tre anni.

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