Per il titolare di una farmacia la legge prevede specifiche incompatibilità, ovvero divieti di esercizio di altre professioni o arti.

Nello specifico il farmacista:

•         non può essere anche un parafarmacista;

•         non può essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

•         il socio di una società di farmacisti non può esercitare attività di produzione, intermediazione e informazione               scientifica del farmaco;

•         non può svolgere qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato.

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