Per il titolare di una farmacia la legge prevede specifiche incompatibilità, ovvero divieti di esercizio di altre professioni o arti.
Nello specifico il farmacista:
• non può essere anche un parafarmacista;
• non può essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
• il socio di una società di farmacisti non può esercitare attività di produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
• non può svolgere qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato.