I farmaci galenici possono essere di due tipologie.

Da un lato si hanno i preparati magistrali o formule magistrali i quali sono dei prodotti destinati ad un singolo paziente e che il farmacista realizza sulla base di una specifica prescrizione medica.

Dall’altro vi sono i preparati officinali o formule officinali i quali rappresentano dei preparati comuni prodotti in farmacia seguendo le indicazioni della Farmacopea dell’UE (un testo normativo che descrive le sostanze ad uso farmaceutico suddivise per categorie) e che vengono commercializzati nella farmacia di produzione senza l’obbligo di una prescrizione medica.

Un aspetto molto importante di tale tipologia di medicinali è che per la loro produzione non è necessaria una specifica autorizzazione poiché a tal fine è sufficiente l’autorizzazione all’apertura della farmacia, e che, inoltre, non è necessaria l’Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC) poiché a tal fine è sufficiente la ricetta medica.

Qualora, invece, si intenda avviare la produzione e successiva commercializzazione di farmaci in serie e venduti senza ricetta medica è necessario ottenere un’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio).

Molteplici sono le circostanze che necessitano della produzione di farmaci galenici magistrali (individuali): la cura di malattie rare, mancando per le stesse in generale una produzione dei farmaci su scala industriale; la necessità di personalizzazione della terapia riguardo al dosaggio, alla formulazione, alla somministrazione, ecc; l’instabilità chimica o fisica di un principio attivo e la necessità di produrre un medicinale che lo contenga per via dei tempi legati alla commercializzazione; la necessita di associare più principi attivi oppure di variare la forma farmaceutica di somministrazione; ecc..

I farmaci galenici officinali o multipli, come detto, possono essere prodotti in serie e stoccati dal farmacista.

Il prezzo di vendita dei farmaci galenici viene desunto dalla Tariffa Nazionale dei Medicamenti e non ammesso foglietto illustrativo.

Anche gli esercizi commerciali diverse dalla farmacie (parafarmacie e corner GDO) possono produrre farmaci galenici officinali che non prevedano però la necessità di ricetta medica (fra i quali rientrano i farmaci galenici erboristici o salutistici).

Infine i farmaci galenici (magistrali o officinali) sono detraibili, purché al momento della vendita del farmaco galenico la farmacia rilasci lo scontrino fiscale o la fattura.

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