Di fondamentale importanza per l’integrazione degli studenti disabili e/o con deficit di apprendimento è il diritto all’insegnante di sostegno.

Il mancato riconoscimento di tale figura, infatti, rappresenterebbe una grave lesione del diritto all’istruzione ed anche una grave forma di discriminazione.

L’insegnante di sostegno – che è docente di tutta la classe e non solo dello studente disabile – ha non solo il compito di realizzare interventi individualizzati in favore dell’alunno disabile ma anche di favorire l’integrazione tra lo stesso e la classe in cui è inserito.

Il primo passo da compiere per l’assegnazione di tale figura per il proprio figlio disabile è quello di rivolgersi all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di appartenenza.

Per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, infatti, è necessaria una certificazione della Commissione Medica dell’ASL che accerti lo stato di <<handicap>> o di <<handicap grave>>, ai sensi della L. 104 del 1992. Tale certificazione consiste nella Diagnosi Individuale.

Il numero massimo di ore di sostegno per ciascun alunno dovrà essere calcolato singolarmente, avuto riguardo alla natura e alla gravità dell’handicap dell’interessato attestato dalla competente Commissione ASL al termine di un complesso accertamento medico.

Dopo aver ottenuto tale certificazione bisogna rivolgersi alla scuola in cui lo studente è iscritto che elaborerà il Piano Educativo Individualizzato per lo studente disabile avente diritto indicante il numero di ore di sostegno di cui avrà diritto.

Il compito di procedere all’assegnazione del docente di sostegno e del numero di ore ad ogni studente richiedente, dunque, è attribuito al Dirigente Scolastico. Quest’ultimo, ogni anno, dovrà fare le relative richiedere all’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il numero massimo di ore dell’insegnante di sostegno varia a seconda degli ordini di scuola ed è il seguente: scuola dell’infanzia: 25 ore settimanali; scuola primaria: 22 ore settimanali, più 2 ore di programmazione settimanale; scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali.

Nella realtà…

Spesso accade che le scuole, o gli uffici scolastici provinciali, non assegnino il numero di ore di sostegno di cui gli studenti hanno diritto.

Circostanza frequente è quella del disabile grave al quale, invece dell’attribuzione del numero massimo di ore, con rapporto 1/1, vengano attribuite un numero inferiore di ore di sostegno.

In casi del genere i Tribunali hanno riconosciuto la causazione di un danno esistenziale nei riguardi dello studente disabile poiché si verifica lesione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica e hanno quasi sempre attribuito il massimo delle ore di sostegno previste per l’ordine di scuola frequentato dagli studenti disabili oltre al risarcimento del danno.

Per maggiori informazioni scrivere a: avv.russoalessio@libero.it

oppure chiamare:

Fisso: 0941 438670

Mob.: 3284833310

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