Bando di finanziamento Invitalia #CuraItalia Incentivi. Ordinanza del Commissario Straordinario n° 4/2020 per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 D.L. 17 marzo 2020.

Bando di finanziamento Invitalia

Ordinanza del Commissario Straordinario n° 4/2020 per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 D.L. 17 marzo 2020.

Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di Investimento Ordinanza 4/2020 del Commissario Straordinario ex art. 5 DL 17.03.2020

A maggior esplicitazione di quanto contenuto nella Ordinanza del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 DL 17 marzo 2020, si precisa quanto segue.
Con riferimento ai dispositivi medici di cui alla lett. c) dell’art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l’altro, alle seguenti categorie di beni:
• Aspiratori elettrici;
• Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto;
• Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure pediatrico;
• Attrezzature connesse ai respiratori;
• Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
• Ecotomografi portatili;
• Elettrocardiografi;
• Tomografo Computerizzato;
• Kit diagnostici;
• Caschi Niv;
• Kit di accesso vascolare;
• Laringoscopio per laringoscopia indiretta;
• Monitor Multiparametrici;
• Monitor Multiparametrico da trasporto con possibilità di defibrillazione;
• Pompa peristaltica;
• Tubi Endotracheali;
• Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (Aria Compressa);
• Ventilatori polmonari per terapia Sub-Intensiva (Turbina).
Ordinanza 4/2020 del Commissario Straordinario ex art. 5 DL 17.03.2020

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale di cui alla lett. d) dell’art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l’altro, alle seguenti categorie di beni:
• Mascherine chirurgiche;
• Mascherine FFP2;
• Mascherine FFP3;
• Guai in lattice;
• Guanti in vinile;
• Guanti in nitrile;
• Dispositivi per protezione oculare;
• Tute di protezione;
• Calzari/Sovrascarpe;
• Cuffie/Copricapo;
• Camici Chirurgici;
• Termometri;
• Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici.

Con riferimento, alla relazione tecnica di cui all’art. 8 lett. e) della citata Ordinanza, la relazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale (ad es. ingegnere o architetto) e non necessita di alcuna forma di asseverazione da parte di un pubblico ufficiale.
Con riferimento alla valutazione istruttoria di cui all’art. 9 della citata Ordinanza, l’Agenzia al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni effettua preliminarmente una verifica sulla completezza e sulla regolarità della documentazione presentata.
L’ammissibilità del programma è subordinata al superamento di tutti i criteri di seguito elencati.
Ordinanza 4/2020 del Commissario Straordinario ex art. 5 DL 17.03.2020

Sezione a) – “Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto”.

Ai fini della valutazione del presente criterio l’analisi istruttoria verrà condotta basandosi sugli elementi descrittivi forniti dall’azienda al momento della presentazione della Domanda.
In particolare, all’azienda verranno assegnati i seguenti giudizi:
 Credibilità adeguata – se la domanda di agevolazione è presentata da aziende appartenenti al medesimo settore o a settori affini a quello del programma per il quale si richiedono le agevolazioni.
 Credibilità sufficiente – se la domanda di agevolazione è presentata da aziende che, seppur non facenti parte del medesimo settore o di settori affini a quello del programma per il quale si richiedono le agevolazioni, dispongono di esperienze e know how tali da garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi del programma.
 Credibilità insufficiente – se la domanda di agevolazione è presentata da aziende che non fanno parte del medesimo settore o di settori affini a quello relativo del programma di agevolazione e non dispongono di sufficienti esperienze e know how in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma.
Si specifica che, nel caso di aziende appartenenti a settori differenti rispetto a quello di interesse del progetto presentato, l’analisi istruttoria verterà sulla effettiva affinità settoriale, basandosi sull’attività svolta dal soggetto proponente e dallo stesso descritta, nonché sullo specifico codice Ateco di appartenenza.
Ordinanza 4/2020 del Commissario Straordinario ex art. 5 DL 17.03.2020

Sezione b) – “Fattibilità tecnica del programma, intesa come capacità del programma proposto di determinare un incremento della produzione, a seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilità del cronoprogramma degli investimenti”.

Ai fini della valutazione del presente criterio l’analisi istruttoria verterà sul seguente aspetto:
 Coerenza della documentazione tecnica rispetto agli obiettivi previsti, con riferimento specifico al previsto incremento della produzione e al rispetto della tempistica stabilita dalla normativa.
 Coerenza della documentazione attestante la regolarità in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente.
La data di avvio del programma coincide con la data del primo titolo di spesa riferito al programma stesso, che dovrà essere successivo al 17 marzo 2020, così come stabilito dall’Art. 5, comma 2, lett. a) dell’Ordinanza.
Si specifica come non siano ammesse alle agevolazioni le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le
agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di
parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
d) relative a commesse interne;
e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
g) relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento;
h) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
i) relative a beni installati presso soggetti terzi;
j) investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

Relativamente alle spese per opere murarie si evidenzia come le stesse debbano essere strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo e che ne è prevista l’ammissibilità entro il limite del 10% delle spese di investimento complessivamente ammissibili.
L’effettivo ammontare delle spese per opere murarie ammissibili verrà verificata in sede di accertamento delle spese per l’erogazione della seconda quota a saldo.
Una società può presentare contestualmente anche più progetti di investimento, fermo restando quanto stabilito dall’Art. 7, comma 5 dell’Ordinanza, che stabilisce un importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente Sovvenzione Lorda), non superiore a 800.000,00 euro per impresa.

Sezione c) – “Solidità economica – finanziaria – patrimoniale del soggetto proponente”

Ai fini della valutazione del presente criterio l’analisi istruttoria verterà sui due seguenti aspetti:

1. Solidità economico – finanziaria – patrimoniale.

Ai fini della valutazione della solidità economico – finanziaria – patrimoniale la società verrà valutata sulla base degli indicatori sotto riportati, calcolati sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci approvati.

Si rimanda al file PDF dell’Ordinanza 4/2020.

Nel caso di proponenti il cui bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva, tali informazioni dovranno essere conformi con la situazione economico finanziaria, patrimoniale relativa agli ultimi 2 esercizi, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da fornire, in allegato alla Domanda di agevolazione.
Relativamente alle società che non dispongono di due bilanci approvati la valutazione verterà esclusivamente sul rispetto dei parametri relativi alla credibilità del soggetto proponente, alla fattibilità tecnica del piano degli investimenti ed alla copertura del programma.
2. Copertura del programma
Il presente indice di copertura del programma deve assumere, al fine di una positiva valutazione del programma stesso, valore pari o superiore ad 1. Il programma deve trovare completa copertura finanziaria.
Copertura del programma
(a) Risorse apportate dal beneficiario (*)
(b) Finanziamento agevolato (**)
(c) Fabbisogni finanziari – comprensivi di IVA – (***)
Copertura finanziaria (a + b)/c
(*) per Risorse apportate dal beneficiario si intende l’insieme delle fonti di copertura previste;
(**) il finanziamento agevolato corrisponde all’ammontare dell’agevolazione richiesta;
(***) i fabbisogni finanziari corrispondono al totale delle spese del programma presentato (Investimenti e Costi per il Capitale Circolante) e dell’IVA.

Se nel corso dell’analisi istruttoria l’Agenzia dovesse riscontrare motivi ostativi all’ammissibilità della domanda presentata provvederà ad inviare alla società proponente apposita comunicazione ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90, concedendo alla stessa un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni.
Laddove nei termini su indicati, l’Agenzia dovesse ricevere le osservazioni di cui sopra provvederà ad effettuare un’apposita valutazione, dandone apposita menzione nel provvedimento che adotterà.
Le domande incomplete in tutto o in parte non verranno prese in considerazione e non sarà possibile fornire integrazione ai sensi dell’art. 6 della L.241/90.

LEGENDA
Ai fini di una corretta identificazione dei dati di bilancio da utilizzare per una corretta rappresentazione dei criteri di valutazione si riporta la seguente legenda:
• Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:
– differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
– ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.
• Patrimonio netto: voce A del passivo art. 2424 c.c.
• Totale Passivo: somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione passivo dell’art. 2424 c.c.
• Altre disponibilità: importi esigibili entro l’esercizio successivo delle voci n. 4 e 5 del punto D del passivo art. 2424 c.c.

Per maggiori informazioni scrivere a avv.russoalessio@libero.it o chiamare il 3284833310.

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