Un altro importante diritto previsto in favore delle persone disabili è quello di poter accedere agli uffici pubblici, e a quelli aperti al pubblico, senza che vi siano ostacoli che ne impediscano il movimento. Tale diritto riguarda anche i luoghi pubblici di transito pedonale quali, ad esempio, i marciapiedi, e viene chiamato “diritto all’abbattimento delle barriere architettoniche”. Quest’ultimo è condizione fondamentale per l’integrazione sociale delle persone con disabilità, come previsto dalla legge 104 del 1992, all’art. 24.

Quanto alle costruzioni private, ai fini del rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità, l’ufficio tecnico del comune deve verificare che nel progetto siano state rispettate le regole sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Quanto agli edifici e strutture pubbliche è noto a tutti che, al di là di quanto ci sia scritto nelle norme, le opere pubbliche presenti in tutto il territorio nazionale sono costellate da barriere architettoniche. Pensiamo alla mancanza di rampe di accesso che impediscono l’accesso agli uffici pubblici, al malfunzionamento degli ascensori, ai pali e alle buche presenti sui marciapiedi, alla mancanza di percorsi pedonali per i non vedenti. E tanto altro.

Le barriere architettoniche, inoltre, sono presenti anche in luoghi che sono da tutti frequentati quotidianamente o quasi. È il caso delle Stazioni Ferroviarie (ove, soprattutto nelle piccole stazioni, non vi sono ascensori per accedere ai binari) e degli uffici postali (nei quali le barriere archittettoniche riguardano spesso anche l’accesso al bancomat). A tale ultimo riguardo recentemente il Tribunale di Jesi ha condannato l’ente Poste Italiane al risarcimento del danno morale (nella misura di 3000, 00 Euro) causato ad una persona disabile per mancata eliminazione delle barriere architettoniche.

Stando a quando stabilisce la legge tutti gli edifici pubblici o aperti al pubblico ove siano presenti barriere architettoniche non sono a norma e quindi sono inagibili.

Gli organi pubblici devono quindi garantire: la rimozione della segnaletica che ostacola lo spostamento delle persone con handicap, l’accessibilità degli spazi urbani, l’installazione di semafori acustici per non vedenti.

Le barriere architettoniche, come previsto dalla legge n. 104 del 1992, devono essere rimosse anche nelle attività sportive, turistiche e ricreative (pensiamo agli impianti di balneazione).

Tutte le persone colpite da disabilità possono dunque pretendere dall’ente competente (nella maggior parte dei casi il comune) la rimozione della barriera architettonica.

Qualora, nonostante la richiesta, la situazione resti immutata non resta che la percorrere la strada del ricorso all’autorità giudiziaria.

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