Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali (Art. 34- D.L. 2 Marzo 2020 n 9). .

Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile, per tutta la durata dell’emergenza, possono acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per affrontare questo periodo emergenziale è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

In relazione all’emergenza di cui al presente decreto è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per maggiori informazioni scrivere a avv.russoalessio@libero.it.

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